PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati in Italia da genitori stranieri).

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

      «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, se entrambi sono residenti legalmente e continuativamente in Italia da almeno cinque anni e titolari della carta di soggiorno, prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Entro due anni dal compimento della maggiore età il soggetto, qualora stabilisca la sua residenza all'estero, può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana».

Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

      1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana dopo tre anni dalla data del matrimonio se, alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non è intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale.
      2. L'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, è sospesa fino alla comunicazione della sentenza definitiva se è stata promossa azione penale per uno

 

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dei delitti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a) e lettera b), prima parte, o per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), seconda parte.
      3. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, perde efficacia se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla data di notifica del decreto medesimo, giuramento di fedeltà alla Costituzione italiana e di non svolgere attività contrarie ai princìpi costituzionali».

Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e continuativamente residente in Italia).

      1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

      «f) allo straniero residente legalmente e continuativamente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni e titolare della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, a condizione che:

          1) non sussista una o più delle cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio, previste dall'articolo 6;

          2) il richiedente non abbia riportato condanne penali per reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

          3) non ostino motivi inerenti la sicurezza dello Stato;

          4) il richiedente sia in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento,

 

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in misura non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

          5) il richiedente dimostri, mediante appositi test, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministero dell'interno, di avere conoscenza sufficiente della lingua italiana;

          6) il richiedente presti giuramento di fedeltà alla Costruzione della Repubblica italiana e di non svolgere attività contrarie ai princìpi costituzionali;

          7) il richiedente dimostri di aver frequentato appositi corsi di educazione civica, volti all'integrazione sociale e culturale degli stranieri».

Art. 4.
(Istituzione di corsi di educazione civica per gli stranieri richiedenti la cittadinanza italiana).

      1. Sono istituiti appositi corsi di educazione civica finalizzati ad assicurare agli stranieri richiedenti la cittadinanza italiana lo svolgimento di un percorso di inclusione culturale e sociale nel territorio della Repubblica italiana. A tale scopo il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica dei suddetti corsi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i corsi devono incentrarsi sulla conoscenza dei princìpi fondamentali della Costituzione italiana e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, diritti inviolabili della persona, princìpi di libertà e di uguaglianza, con particolare riguardo al rispetto della parità dei sessi e dell'autonomia delle donne;

          b) l'individuazione delle sedi dei corsi è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentiti le regioni e gli

 

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enti locali interessati, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro istituzione e realizzazione;

          c) la modulazione della durata e degli orari dei corsi deve tenere conto anche delle esigenze dei lavoratori; a tale fine devono essere previsti corsi da svolgersi nelle ore serali.

      2. La frequenza dei corsi costituisce condizione ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.
(Rigetto dell'istanza di acquisto della cittadinanza).

      1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6 o non ricorrano le condizioni stabilite dall'articolo 9. Qualora si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dalla data di emanazione del decreto di rigetto di cui al presente comma.
      2. L'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa sia decorso il termine di un anno».

Art. 6.
(Revoca della cittadinanza).

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - 1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, revocare

 

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la cittadinanza acquisita ai sensi dell'articolo 5 o concessa ai sensi dell'articolo 9, qualora l'acquisto della medesima agevoli la costituzione o la partecipazione ad associazioni eversive o la commissione di atti terroristici, ovvero la sottrazione all'accertamento dell'autorità, ovvero in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, e titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, e per uno dei delitti che prevedono l'arresto in flagranza, ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      2. Il Ministro dell'interno può esercitare la facoltà di cui al comma 1 entro tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 1».